STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
“CENTRO STUDI ROMOLO CAGGESE”
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Titolo primo
Costituzione,
scopi e mezzi finanziari
Art.1
E’ costituita
una Associazione culturale denominata "Centro Studi Romolo Caggese" (nel
prosieguo del documento definita come Associazione), con sede legale in
Ascoli Satriano, via Vigilante Generoso n.27, e sede amministrativa in
Foggia, via Marchianò n.22.
Essa può collaborare,
unirsi, associarsi o federarsi con altri enti, associazioni od
organizzazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, per meglio
perseguire i propri scopi.
Art.2
La durata
dell’Associazione è illimitata.
Art.3
L’Associazione
culturale “Centro Studi Romolo Caggese” è un’Associazione apolitica,
apartitica e senza scopo di lucro, che ha tra le sue finalità quelle di:
-
consentire, agevolare e
promuovere la consultazione e lo studio delle opere storiche, degli
scritti e dei documenti di Romolo Caggese;
-
diffondere la conoscenza
del pensiero e dell’opera dello storico;
-
attuare e/o sovvenzionare
iniziative editoriali (libri, periodici, etc.) per la diffusione di
studi e ricerche sulla figura di Romolo Caggese;
-
promuovere, più in
generale, qualunque iniziativa e/o attività di carattere storico e
culturale, per la crescita della collettività cittadina e provinciale.
Per il perseguimento dei
suoi scopi l’Associazione:
-
svolge attività di studio,
di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o
favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa
rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo sovvenzioni,
premi e borse di studio;
-
delibera, in relazione
alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili o immobili alle
finalità istitutive, l’acquisto, la locazione, l’usufrutto, etc., di
tali beni nei modi più opportuni, tra cui debbono intendersi
specificatamente compresi l’acquisto della proprietà, l’accettazione di
donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso o altri, previe
le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di
locazione, comodato, mandato ad amministrare, l’ottenimento di
concessioni amministrative ed ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o
strumento che a giudizio degli organi dell’Associazione, venga
considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi;
-
promuove intese con enti
scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri.
Art.4
I mezzi
necessari allo svolgimento delle attività previste all’articolo 3 sono
forniti:
-
dai contributi degli
associati;
-
dai proventi delle
manifestazioni organizzate direttamente;
-
da elargizioni, donazioni,
lasciti ed eredità;
-
da contributi e
sovvenzioni di enti pubblici e privati.
L’Associazione può
acquistare beni mobili ed immobili nei modi di legge a qualunque titolo.
Eventuali utili o avanzi
di gestione, e comunque tutti i fondi, le riserve ed il capitale devono
essere vincolati e destinati all’attività dell’Associazione e non essere
oggetto di altra destinazione.
Art.5
Organi
dell’Associazione sono:
-
l’Assemblea dei soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente.
Titolo secondo
I soci
Art.6
Il numero dei
soci è illimitato.
Possono far parte
dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano
interessate all’attività dell’Associazione stessa. I soci sono tenuti al
pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La quota associativa non è
rivalutabile ed è intrasmissibile.
I soci si distinguono in:
-
Soci Fondatori: coloro i
quali hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione,
sottoscrivendone l’Atto Costitutivo; hanno diritto di voto;
-
Soci Ordinari: coloro i
quali aderiscono all’Associazione successivamente alla fondazione e sono
in regola con le quote associative; hanno diritto di voto;
-
Soci Simpatizzanti: coloro
i quali intendono devolvere quote non corrispondenti alla deliberazione
del Consiglio Direttivo; saranno integrati nella vita associativa senza
diritto di voto;
-
Soci Benemeriti: gli Enti
o i privati, italiani o stranieri, le cui donazioni all’Associazione non
siano inferiori ad euro 2.000,00 (duemila); la nomina anzidetta è
deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti;
-
Soci Sostenitori: gli Enti o i privati che contribuiscano all’attività dell’Associazione con
un versamento annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio
Direttivo. Il Consiglio stesso nomina i Sostenitori e determina con
regolamento il modo di acquisto e di perdita della qualità;
-
Soci Onorari: coloro i
quali, sulla base di meriti sociali e/o culturali, vengono nominati tali
dal Consiglio Direttivo.
Ogni socio:
-
ha il diritto di
partecipare a tutte le attività dell’Associazione;
-
ha il diritto di
partecipare ad ogni manifestazione e sostiene le iniziative della vita
associativa;
-
si impegna ad osservare e
adempiere alle prescrizioni contenute nello Statuto nonché alle delibere
degli Organi dell’Associazione.
Art.7
La qualità di
socio si perde per morte, per rinuncia o per decadenza. La
decadenza della qualità di socio è pronunciata dall’Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo quando il socio:
Art.8
Il socio che
intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera
raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo.
Titolo terzo
L’Assemblea dei
soci
Art.9
L’Assemblea dei
soci è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei
bilanci.
L’anno sociale va dal
1°gennaio al 31 dicembre.
L’Assemblea dei soci può
essere convocata dal Presidente dell’Associazione o su delibera del
Consiglio Direttivo tutte le volte che sia ritenuto necessario e
comunque quando ne sia fatta richiesta motivata dal almeno 1/3 (un
terzo) dei soci.
L’avviso di convocazione
dell’Assemblea, contenente l’ordine del giorno e le date di prima e
seconda convocazione, deve essere affisso nella sede dell’Associazione
almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Art.10
Hanno diritto
ad intervenire in Assemblea i soci, fondatori e ordinari, che siano in
regola col pagamento della quota di associazione.
I soci hanno diritto di
prendere visione delle delibere assembleari e dei bilanci facendone
semplice richiesta al Consiglio Direttivo.
I soci possono farsi
rappresentare in Assemblea da altri soci purché muniti di regolare
delega scritta. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può essere
portatore di una sola delega di altro socio.
L’assemblea è presieduta
dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente,
ovvero dal consigliere più anziano d’età.
Art.11
Sono di
competenza dell’Assemblea:
-
a) l’approvazione dei
bilanci;
-
b) le modifiche
statutarie;
-
c) lo scioglimento e la
devoluzione del patrimonio;
-
d) la nomina e la revoca
delle cariche sociali;
-
e) l’azione di
responsabilità degli amministratori;
-
f) l’esclusione dei soci;
-
g) l’unione,
l’associazione, o la federazione ad altri enti od organizzazioni;
-
h) l’approvazione del
regolamento interno;
-
i) ogni altro oggetto
sottoposto dalla legge alle sue decisioni.
Art.12
Le
deliberazioni dell’Assemblea sono prese con voto palese a maggioranza
dei presenti e con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza
dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia la percentuale
dei soci presenti.
Per le modifiche
statutarie è necessaria l’approvazione da parte di almeno la metà dei
soci.
Art.13
L’Assemblea,
all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Segretario.
Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni
dell’Assemblea.
I verbali devono essere
sottoscritti dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario.
Titolo quarto
Il Consiglio Direttivo
Art.14
L’Associazione
Culturale “Centro Studi Romolo Caggese” è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da tre a cinque membri eletti a norma dell’art.
11,lettera d.
I membri del Consiglio
Direttivo eletti dall’Assemblea dei Soci durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo,
nella prima riunione, eleggerà al proprio interno il Presidente, il Vice
Presidente e il Segretario-Responsabile amministrativo.
In caso di morte o di
dimissioni di Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro
sostituzione per cooptazione.
La carica di consigliere è
gratuita.
Art.15
Il Consiglio
Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente, o chi ne fa le veci,
lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due
terzi) dei suoi membri.
Le convocazioni si fanno a
mezzo telegramma o lettera raccomandata o con altri mezzi che si
riterranno opportuni almeno tre giorni prima di quello dell’adunanza e
possono essere anche a firma del Segretario, su incarico del Presidente
o di chi ne fa le veci. Nei casi d’urgenza la comunicazione può essere
fatta telegraficamente due giorni prima di quello dell’adunanza.
Art.16
Il Consiglio
Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa
le veci.
Le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Art.17
Il Consiglio
Direttivo ha i più ampi poteri necessari a compiere tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto degli
atti che sono di inderogabile competenza dell’Assemblea.
Art.18
Il Consiglio
Direttivo nomina nel suo seno il Presidente ed un Vice Presidente che lo
sostituisca nelle sue funzioni in caso di impedimento, assenza o
rinuncia.
Il Consiglio Direttivo può
altresì attribuire deleghe di poteri a propri membri ed a terzi,
fissandone i limiti e le attribuzioni.
Il Consiglio Direttivo
elabora l’eventuale regolamento interno.
Titolo quinto
Il Presidente
dell’Associazione
Art.19
Il Presidente
dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo
nomina altresì un Vice Presidente che sostituisca il Presidente a norma
dell’art. 18.
Art.20
Il Presidente
ha la firma sociale e la rappresentanza generale dell’Associazione di
fronte a terzi e in giudizio. Egli convoca l’Assemblea dei soci, il
Consiglio Direttivo, delle cui deliberazioni sovrintende la corretta
esecuzione, ne convalida la costituzione, ne redige e firma i verbali
assieme al Segretario.
Titolo sesto
Scioglimento
Art.21
In caso di
scioglimento, per qualunque causa, il fondo residuo, soddisfatte le
obbligazioni gravanti sull’Associazione, viene devoluto ad enti,
determinati dall’Assemblea, che perseguano scopi analoghi o a fini di
pubblica utilità.
Titolo settimo
Considerazioni
finali
Art.22
Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente statuto, si osservano le
disposizioni del Codice Civile.
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